Art. 5

LEGGE 12 dicembre 1971, n. 1133

In vigore dal 2 ago 1977
Gli incarichi di progettazione, fatta salva in casi particolari la procedura dell'appalto-concorso, disciplinata dall'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 91 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, saranno conferiti con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per la grazia e la giustizia. COMMA ABROGATO DALLA L. 1 LUGLIO 1977, N.404 COMMA ABROGATO DALLA L. 1 LUGLIO 1977, N.404
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