Art. 3
In vigore dal 7 gen 1972
All'onere di lire 700 milioni relativo all'anno finanziario 1969 si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.
All'onere di lire 600 milioni relativo all'anno finanziario 1970 e a quello di lire 560 milioni relativo all'anno 1971, si provvede, rispettivamente, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 e mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1971.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addì 6 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - MORO - FERRARI-AGGRADI - GIOLITTI - ATTAGUILE
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-12-06;1105#art-3