Art. 2

In vigore dal 7 gen 1972
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente alle clausole finali delle note e all'articolo 18 dell'accordo.
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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1105#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello scambio di note e dell'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia relativi alla pesca nelle acque jugoslave, conclusi a Belgrado rispettivamente il 30 dicembre 1968 e il 16 aprile 1969. — Testo vigente | Portale Normativo