Art. 2
In vigore dal 7 gen 1972
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente alle clausole finali delle note e all'articolo 18 dell'accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-12-06;1105#art-2