Art. 1
In vigore dal 7 gen 1972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali conclusi tra l'Italia e la Jugoslavia:
Scambio di note per la proroga dell'accordo sulla pesca del 5 novembre 1965, effettuato a Belgrado il 30 dicembre 1968;
Accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave e scambi di note, concluso a Belgrado il 16 aprile 1969.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-12-06;1105#art-1