Art. 8
LEGGE 3 dicembre 1971, n. 1102
In vigore dal 7 gen 1972
(Pubblica utilità delle opere
Opere private di interesse comune)
Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonchè quelle previste nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.
Le opere di competenza privata previste dai piani generali di bonifica montana e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune, nonchè urgenti ed indifferibili, con provvedimento del Presidente della giunta regionale e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.
La Comunità montana sostituisce nell'esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche, inadempienti.
Il presente articolo sostituisce gli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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