Art. 13
LEGGE 3 dicembre 1971, n. 1102
In vigore dal 7 gen 1972
(Comuni montani del Mezzogiorno e del Centro-Nord)
I comuni dei territori ai cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con decreto 30 giugno 1967, n. 1523, classificati montani a norma della presente legge, vanno considerati particolarmente depressi ai fini del terzo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, e del primo e secondo comma dell' della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
Le opere elencate nel secondo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, sono finanziate a totale carico della Cassa del Mezzogiorno.
Analogamente vengono considerati aree depresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni, per il Centro-Nord i comuni classificati montani a norma della presente legge.
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