Art. 13

LEGGE 3 dicembre 1971, n. 1102

In vigore dal 7 gen 1972
(Comuni montani del Mezzogiorno e del Centro-Nord) I comuni dei territori ai cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con decreto 30 giugno 1967, n. 1523, classificati montani a norma della presente legge, vanno considerati particolarmente depressi ai fini del terzo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, e del primo e secondo comma dell' della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Le opere elencate nel secondo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, sono finanziate a totale carico della Cassa del Mezzogiorno. Analogamente vengono considerati aree depresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni, per il Centro-Nord i comuni classificati montani a norma della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-12-03;1102#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo