Art. 11

LEGGE 3 dicembre 1971, n. 1102

In vigore dal 7 gen 1972
(Patrimonio) Il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse. Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attività turistica dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale. Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'autorità forestale della regione.
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LEGGE 3 dicembre 1971, n. 1102 (Art. 11 Nuove norme per lo sviluppo della montagna.) — Testo vigente | Portale Normativo