Art. 2

In vigore dal 29 mag 1971
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al punto 6) delle note stesse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla è di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 febbraio 1971 SARAGAT COLOMBO - MORO - PRETI - ZAGARI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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urn:nir:stato:legge:1971-02-17;250#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 aprile 1969 relativo alle liste "C" e "D" annesse all'Accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra. — Testo vigente | Portale Normativo