Art. 1
In vigore dal 29 mag 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 aprile 1969, relativo alle liste "C" e "D" annesse all'Accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-02-17;250#art-1