Art. 1

In vigore dal 29 mag 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 aprile 1969, relativo alle liste "C" e "D" annesse all'Accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-02-17;250#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo