Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 29 mag 1971
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al punto 6) delle note stesse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla è di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 febbraio 1971 SARAGAT COLOMBO - MORO - PRETI - ZAGARI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-02-17;250#art-2