Convenzione 115Parte II

Art. 6

In vigore dal 13 dic 1970
1. Le dosi massime consentite di radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti esterne o interne all'organismo, così come le concentrazioni massime consentite di sostanze radioattive introdotte nell'organismo, saranno stabilite per le differenti categorie di lavoratori conformemente alla parte I della presente convenzione. 2. Tali dosi e concentrazioni massime consentite dovranno essere costantemente rivedute alla luce delle nuove conoscenze.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-6-5

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Art. 6 Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo