Convenzione 115Parte II

Art. 5

In vigore dal 13 dic 1970
Deve essere compiuto ogni sforzo per ridurre al più basso livello possibile l'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti, così come deve essere evitata, da tutte le parti interessate, ogni esposizione inutile.
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Art. 5 Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo