Convenzione 115›Parte II
Art. 6
69 / 191In vigore dal 13 dic 1970
1. Le dosi massime consentite di radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti esterne o interne all'organismo, così come le concentrazioni massime consentite di sostanze radioattive introdotte nell'organismo, saranno stabilite per le differenti categorie di lavoratori conformemente alla parte I della presente convenzione.
2. Tali dosi e concentrazioni massime consentite dovranno essere costantemente rivedute alla luce delle nuove conoscenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-6-5