Art. 6
Convenzione 115Parte II

Art. 6

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In vigore dal 13 dic 1970
1. Le dosi massime consentite di radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti esterne o interne all'organismo, così come le concentrazioni massime consentite di sostanze radioattive introdotte nell'organismo, saranno stabilite per le differenti categorie di lavoratori conformemente alla parte I della presente convenzione. 2. Tali dosi e concentrazioni massime consentite dovranno essere costantemente rivedute alla luce delle nuove conoscenze.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-6-5