Art. 5

LEGGE 25 maggio 1970, n. 352

In vigore dal 30 giu 1970
Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall' non sia stata avanzata domanda di referendum, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente: "La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale: (Testo della legge) La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato". La promulgazione deve avvenire entro un mese dalla scadenza del termine indicato nel primo comma.
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LEGGE 25 maggio 1970, n. 352 (Art. 5 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.) — Testo vigente | Portale Normativo