Art. 11

LEGGE 25 maggio 1970, n. 352

In vigore dal 30 giu 1970
I delegati di non meno di cinque consigli regionali, che abbiano approvato identica deliberazione, redigono o sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano personalmente, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all', alla cancelleria della Corte di cassazione, unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di referendum e di nomina di delegati approvate da ciascun consiglio regionale. Del deposito si dà atto in processo verbale con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6. Esso viene redatto in sei o più originali, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun consiglio regionale.
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LEGGE 25 maggio 1970, n. 352 (Art. 11 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.) — Testo vigente | Portale Normativo