Art. 4

LEGGE 25 maggio 1970, n. 352

In vigore dal 30 giu 1970
La richiesta di referendum di cui all'art. 138 della Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte delle Camere, la data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale essa è stata pubblicata. La predetta richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell'.
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LEGGE 25 maggio 1970, n. 352 (Art. 4 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.) — Testo vigente | Portale Normativo