Art. 26

LEGGE 25 maggio 1970, n. 352

In vigore dal 30 giu 1970
Nel caso in cui il risultato del referendum sia sfavorevole all'approvazione della legge, il Ministro per la grazia e la giustizia, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio centrale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato medesimo nella Gazzetta Ufficiale.
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