Art. 25
LEGGE 25 maggio 1970, n. 352
In vigore dal 30 giu 1970
Il Presidente della Repubblica, in base al verbale che gli è trasmesso dall'Ufficio centrale per il referendum, qualora risulti che la legge sottoposta a referendum abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, procede alla promulgazione con la formula seguente:
"La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il referendum indetto in data... ha dato risultato favorevole;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:
(Testo della legge)
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare seme legge dello Stato".
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