Art. 23

LEGGE 25 maggio 1970, n. 352

In vigore dal 30 giu 1970
Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il referendum o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.
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LEGGE 25 maggio 1970, n. 352 (Art. 23 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.) — Testo vigente | Portale Normativo