Art. 6

LEGGE 24 maggio 1970, n. 336

In vigore dal 26 giu 1970
Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 marzo 1968 e quelli economici dal 1 gennaio 1969. Ai fini dei termini per la presentazione delle domande di cui al precedente la decorrenza inizia dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 maggio 1970 SARAGAT RUMOR - COLOMBO - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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