Art. 5
LEGGE 24 maggio 1970, n. 336
In vigore dal 26 giu 1970
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, rispettivamente, in lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e in lire 9.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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