Art. 4
LEGGE 24 maggio 1970, n. 336
In vigore dal 26 giu 1970
Le norme della presente legge si applicano anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorchè regolamentati da contratti collettivi di lavoro.
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