Art. 16

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

In vigore dal 11 giu 1970
(Trattamenti economici collettivi discriminatori) È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
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LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (Art. 16 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.) — Testo vigente | Portale Normativo