Art. 14
In vigore dal 11 giu 1970
(Diritto di associazione e di attività sindacale)
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-05-20;300#art-14