Art. 11
In vigore dal 14 ago 1992
( Attività culturali, ricreative e assistenziali
((e controlli sul servizio di mensa))
)
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse
nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
((Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell', hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva))
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-05-20;300#art-11