Art. 11 · LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Art. 11

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

In vigore dal 14 ago 1992
( Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul servizio di mensa ) Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell', hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva .
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