Art. 21

LEGGE 16 maggio 1970, n. 281

In vigore dal 6 giu 1970
Copertura degli oneri. All'onere derivante dall'attuazione dell' della presente legge, valutato in ragione d'anno in lire 10.500 milioni, si fa fronte, per l'anno finanziario 1970, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. All'onere derivante dall'attribuzione alle Regioni dei tributi indicati nel primo comma - lettere b) e c) - e nel secondo comma dell', valutato in lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 maggio 1970 SARAGAT RUMOR - PRETI - COLOMBO - GIOLITTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE
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