Art. 1

LEGGE 16 maggio 1970, n. 281

In vigore dal 6 giu 1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Entrate tributarie. Alle Regioni sono attribuiti i seguenti tributi propri: a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile; b) tassa sulle concessioni regionali: c) tassa di circolazione; d) tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Alle Regioni è attribuito il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati. All'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il gettito di tali imposte sarà sostituito da una quota del gettito derivante da un'imposta corrispondente di importo non inferiore al gettito dell'ultimo anno di applicazione delle imposte fondiarie. Alle Regioni sono altresì attribuite quote del gettito di tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune.
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