Art. 16
LEGGE 16 maggio 1970, n. 281
In vigore dal 9 gen 1971
Spese di impianto e di primo funzionamento.
Dalla data di convocazione dei comizi per la elezione dei Consigli regionali e fino a quella di decorrenza della ripartizione stabilita nel successivo articolo 18, sono corrisposte a ciascuna Regione, per le spese di impianto e di primo funzionamento degli organi ed uffici regionali, le seguenti somme ragguagliate ad anno:
- quattrocentosessanta milioni alla Basilicata, al Molise e all'Umbria;
- seicentocinquanta milioni all'Abruzzo, alla Calabria, alla Liguria e alle Marche;
- ottocentoquindici milioni alla Campania, all'Emilia-Romagna, al Lazio, alla Lombardia, al Piemonte, alla Toscana, al Veneto e alla Puglia.
L'attribuzione alle regioni del gettito di cui all' ha inizio dal 1 gennaio 1971
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-05-16;281#art-16