Art. 12
LEGGE 16 maggio 1970, n. 281
In vigore dal 6 giu 1970
Contributi speciali.
I contributi speciali di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalità per tutto il proprio territorio. Essi sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario con apposite leggi in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale e degli eventuali programmi di sviluppo regionali, con particolare riguardo alla valorizzazione del Mezzogiorno.
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