Art. 5

LEGGE 11 febbraio 1970, n. 27

In vigore dal 8 mar 1970
Il contingente di personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costituente la base per la determinazione dei compensi incentivanti di cui all'ultimo comma dell' della legge 12 dicembre 1967, n. 1233, è elevato, in conseguenza degli aumenti di organico di cui al precedente , da 154.500 a 156.269 dal 1 gennaio 1970 e da 154.500 a 158.038 dal 1 gennaio 1971. Il contingente di operatori e operatrici di commutazione e prenotazione telefonica costituente la base per la determinazione dei compensi incentivanti di cui al penultimo comma dell' della legge 12 dicembre 1967, n. 1233, è elevato da 6.633 a 6.783 dal 1 gennaio 1970 e da 6.633 a 6.909 dal 1 gennaio 1971.
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