Art. 2
LEGGE 11 febbraio 1970, n. 27
In vigore dal 8 mar 1970
Le dotazioni organiche complessive del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono così aumentate:
1) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
a) ruolo ordinario:
posti n. 1.769 dal 1 gennaio 1970;
posti n. 3.538 dal 1 gennaio 1971;
2) Azienda di Stato per i servizi telefonici:
posti n. 211 dal 1 gennaio 1970;
posti n. 408 dal 1 gennaio 1971.
In dipendenza degli incrementi di organico previsti dal precedente comma ed ai fini di una più razionale strutturazione, i ruoli organici di cui alle tabelle F, G, H, I, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T, U e V dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, sono sostituiti rispettivamente da quelli di cui all'allegato I alla presente legge; i ruoli organici di cui alle tabelle D, E, F, G, H, I, L, M, N, 0, P e Q dell'allegato I alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, sono sostituiti rispettivamente da quelli di cui all'allegato III alla presente legge.
Storico versioni
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