Art. 4

LEGGE 11 febbraio 1970, n. 27

In vigore dal 8 mar 1970
Fino all'assunzione delle unità occorrenti a copertura dei maggiori fabbisogni di personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico, nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche e nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei servizi telefonici, gli orari di lavoro possono essere stabiliti secondo le norme precedentemente in vigore. In tal caso, qualora gli orari comportino un lavoro settimanale di durata superiore ai limiti stabiliti dall', sarà corrisposto agli interessati il compenso per lavoro straordinario anche oltre i limiti di spesa di cui all'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, nella misura massima della somma corrispondente al prodotto dell'aliquota del compenso orario per lavoro straordinario relativo al personale che riveste la qualifica di ufficiale di prima classe o equiparata nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per sette ore giornaliere, per ciascun posto recato in aumento dalla presente legge e ancora non coperto.
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