Art. 4

LEGGE 23 gennaio 1970, n. 8

In vigore dal 25 feb 1970
La regione Friuli-Venezia Giulia può far affluire al Fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, proprie somme, il cui ammontare sarà stabilito, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti determinati dalla legge di bilancio della Regione. Dette somme saranno destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia; sempre secondo le finalità e con le modalità ed agevolazioni, anche fiscali, stabilite dalla citata legge e dalle successive sue integrazioni.
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LEGGE 23 gennaio 1970, n. 8 (Art. 4 Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attivita' industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia) — Testo vigente | Portale Normativo