Art. 2

LEGGE 23 gennaio 1970, n. 8

In vigore dal 25 feb 1970
La regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto mediante conferimento il cui ammontare complessivo non potrà superare l'apporto del tesoro dello Stato al medesimo fondo di dotazione. Le somme occorrenti a tal fine saranno stanziate nel bilancio della Regione.
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