Art. 3
LEGGE 23 gennaio 1970, n. 8
In vigore dal 25 feb 1970
Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1957, n. 742, è sostituito dal seguente:
"Detto statuto regolerà la rappresentanza nel consiglio di amministrazione dell'Istituto in modo da attribuire la partecipazione al medesimo per un terzo allo Stato, per un terzo alla Regione e per un terzo agli istituti partecipanti".
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