Art. 3

LEGGE 23 gennaio 1970, n. 8

In vigore dal 25 feb 1970
Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1957, n. 742, è sostituito dal seguente: "Detto statuto regolerà la rappresentanza nel consiglio di amministrazione dell'Istituto in modo da attribuire la partecipazione al medesimo per un terzo allo Stato, per un terzo alla Regione e per un terzo agli istituti partecipanti".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-01-23;8#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo