Art. 5
LEGGE 15 dicembre 1969, n. 1024
In vigore dal 23 gen 1970
In via del tutto eccezionale, e comunque per imprescindibili ragioni di servizio da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, è consentita, entro i limiti di spesa non eccedenti il sesto dell'importo di cui all'articolo 1, la costruzione di alloggi di servizio per i dipendenti delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sugli assegni dei quali dovranno essere applicate le ritenute di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
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