Art. 2
LEGGE 15 dicembre 1969, n. 1024
In vigore dal 23 gen 1970
All'onere annuo di lire 500.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi anni finanziari.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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