Art. 4

LEGGE 15 dicembre 1969, n. 1024

In vigore dal 23 gen 1970
1 ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli delle permute di cui al precedente affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro per il tesoro, saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in aggiunta a quelli autorizzati dalla presente legge, nel limite massimo di lire un miliardo e cinquecento milioni.
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