Art. 7
LEGGE 11 dicembre 1969, n. 910
In vigore dal 28 dic 1969
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, prevista in lire 8 miliardi, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 dicembre 1969
SARAGAT
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Visto, il Guardasigilli: GAVA
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