Art. 3
LEGGE 11 dicembre 1969, n. 910
In vigore dal 28 dic 1969
Gli studenti che fruiscono dell'assegno di studio previsto dalla legge 21 aprile 1969, n. 162, sono esonerati dal pagamento delle tasse, soprattasse, diritti di segreteria e contributi scolastici di ogni genere.
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