Art. 4

LEGGE 11 dicembre 1969, n. 910

In vigore dal 2 feb 1971
Agli incaricati di insegnamento nelle università o negli istituti d'istruzione universitaria, ivi comprese le scuole di specializzazione e di perfezionamento, in entrambi gli anni accademici 1968-69 e 1969-70, l'incarico è prorogato a domanda, da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno accademico 1970-1971, salve le ipotesi di anticipata cessazione previste dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 24 febbraio 1967, n. 62. Per l'applicazione del precedente comma agli assistenti di ruolo è sufficiente che l'incarico sia stato conferito per l'anno accademico 1969-70. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo non si applicano agli incarichi conferiti ai professori universitari straordinari e ordinari. La validità delle terne dei vincitori di concorso a cattedra universitaria prevista dall'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è prorogata di un anno.
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