Art. 16

LEGGE 1 ottobre 1969, n. 679

In vigore dal 4 nov 1969
(Istruzioni per l'attuazione della presente legge e abolizione delle norme in contrasto con essa) Le istruzioni ministeriali per l'attuazione della presente legge saranno approvate con decreto del Ministro per le finanze. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la formazione e la conservazione del catasto terreni e di quello edilizio urbano in contrasto con le norme della presente legge devono considerarsi abrogate. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 ottobre 1969 SARAGAT RUMOR - Bosco - GAVA Visto, il Guardasigilli: GAVA
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