Art. 13
LEGGE 1 ottobre 1969, n. 679
In vigore dal 4 nov 1969
(Rilascio delle certificazioni catastali)
L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a rilasciare le certificazioni catastali (certificati, estratti e copie di atti dei catasti terreni ed edilizio urbano), sotto forma di riproduzione degli atti medesimi, con sistemi foto-eliografici o simili, ferma restando la dichiarazione di autenticità sulle certificazioni.
È data facoltà a chi ne fa domanda all'atto della richiesta di rilascio, di ritirare le certificazioni catastali presso l'Ufficio tecnico erariale e l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, anche nei casi nei quali è diversamente previsto dalle norme vigenti.
È altresì consentito ottenere le certificazioni catastali per posta, in plico raccomandato, ma in questo caso il richiedente è tenuto ad effettuare un deposito preventivo sul conto corrente postale intestato all'Ufficio tecnico erariale per le spese occorrenti (imposta di bollo, diritti catastali, tributi speciali e spese postali), salvo conguaglio. L'importo del deposito sarà stabilito nelle istruzioni ministeriali di cui all'.
Qualora il conguaglio comporti il rimborso allo Stato della differenza tra l'importo della specifica e quello anticipato, il richiedente è tenuto ad effettuare il versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio che ha rilasciato la certificazione, entro 30 giorni dalla data di spedizione della raccomandata; in caso contrario, l'importo del conguaglio viene comunicato al procuratore del registro per l'iscrizione sui campioni demaniali e la conseguente esazione nei modi e con le forme stabilite per la riscossione delle imposte di registro e di successione.
Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituito con quello riportato nella tabella annessa alla presente legge.
Storico versioni
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