Art. 11

LEGGE 1 ottobre 1969, n. 679

In vigore dal 4 nov 1969
(Accesso alle proprietà immobiliari per le verificazioni) L'articolo 40 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, è modificato come segue: "I tecnici erariali incaricati di effettuare le verificazioni dei beni iscritti o da iscrivere nel catasto, e i componenti delle commissioni censuarie, purchè muniti di speciali tessere, hanno diritto di accedere alle proprietà immobiliari per gli accertamenti del caso. Chiunque farà opposizione sarà soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000".
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