Art. 4

LEGGE 29 maggio 1969, n. 316

In vigore dal 13 lug 1969
All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1969, si provvede: a) quanto a lire 300 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; b) quanto a lire 50 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1161 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità; c) quanto a lire 100 milioni, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1210 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 maggio 1969 SARAGAT RUMOR - RIPAMONTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA
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