Art. 4
LEGGE 29 maggio 1969, n. 316
In vigore dal 13 lug 1969
All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1969, si provvede:
a) quanto a lire 300 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
b) quanto a lire 50 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1161 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità;
c) quanto a lire 100 milioni, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1210 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 maggio 1969
SARAGAT
RUMOR - RIPAMONTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1969-05-29;316#art-4