Art. 2
LEGGE 29 maggio 1969, n. 316
In vigore dal 13 lug 1969
Il coordinamento tecnico-scientifico dell'attività di ricerca e di studio dei tre istituti di cui all'articolo precedente verrà stabilito, entro il 31 gennaio di ogni anno, con provvedimenti da adottarsi, in seguito ad intese fra gli istituti stessi, con delibere dei rispettivi consigli di amministrazione, sentito il parere dei comitati tecnico-consultivi. Tali provvedimenti saranno sottoposti alla approvazione del Ministro per la sanità.
Gli istituti che fossero privi dei comitati tecnico-consultivi di cui al precedente comma sono tenuti a costituirli entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
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