Art. 3
LEGGE 29 maggio 1969, n. 316
In vigore dal 13 lug 1969
A partire dall'anno finanziario 1969 a ciascuno degli Istituti di cui all'articolo 1 è concesso un contributo annuo di lire 150 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per provvedere esclusivamente al potenziamento dell'attività di ricerca che gli istituti suddetti sono tenuti a svolgere.
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