Art. 5

LEGGE 21 aprile 1969, n. 163

In vigore dal 20 mag 1969
L'indennità di esproprio per i terreni agricoli sarà maggiorata del 20 per cento qualora l'espropriando sia un coltivatore diretto, il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti essere proprietario di beni ininterrottamente da almeno un triennio. Ai fittavoli e mezzadri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano coltivato i fondi ininterrottamente da almeno un triennio, sarà corrisposto da parte dell'Ente del porto industriale di Trieste un indennizzo pari al 20 per cento dell'indennità di esproprio liquidata al proprietario. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 aprile 1969 SARAGAT RUMOR - TANASSI - REALE Visto, il Guardasigilli: GAVA
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