Art. 4

LEGGE 21 aprile 1969, n. 163

In vigore dal 2 dic 1978
Il comitato esecutivo è costituito da tredici membri. Ne fanno parte, oltre al presidente ed al vicepresidente, eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno: 1) il rappresentante del commissariato del Governo; 2) un rappresentante della circoscrizione doganale del Governo; 3) uno dei tre rappresentanti della regione, scelto dal consiglio direttivo; 4) il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; 5) due rappresentanti degli enti locali, di cui uno eletto dal consiglio direttivo tra i rappresentanti del comune di Trieste ed il secondo tra gli altri rappresentanti degli enti locali; 6) due rappresentanti delle categorie economiche, eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno; 7) tre rappresentanti dei lavoratori, eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno. Il presidente può integrare, di volta in volta, il comitato esecutivo, a titolo consultivo, con altri membri del consiglio direttivo .
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